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Regolamento

Regolamento approvato dal S.A. il 18 novembre 2014 col parere favorevole del C.d.A. del 25 novembre 2014, ed emanato con d.R. n. 2861 del 10 dicembre 2014. 


REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA “ISTRUZIONE A DISTANZA” – IaD

Indice:
Articolo 1 – Organizzazione e funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” - IaD
Articolo 2 – Organi
Articolo 3 – Direttore
Articolo 4 – Comitato di gestione
Articolo 5 – Collegio didattico scientifico
Articolo 6 – Oneri amministrativi e tecnici
Articolo 7 – Risorse finanziarie
Articolo 8 – Risorse umane
Articolo 9 – Norme finali


Articolo 1 - Organizzazione e funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” - Iad

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6, dello Statuto dell'Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Scuola “istruzione a distanza” - Iad.

2. Fermo rimanendo quanto stabilito dall’art. 17 dello Statuto, le finalità della Scuola sono:
a) la promozione della conoscenza del modello insegnamento-apprendimento a distanza;
b) la realizzazione di corsi di studio a distanza, compresi quelli per l'apprendimento permanente;
c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e nelle tecnologie della didattica a distanza;
d) la ricerca su modi, forme e mezzi della comunicazione didattica.

3. La Scuola svolge compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza.

4. Con l'approvazione dei Dipartimenti interessati e in collaborazione con gli stessi anche con riferimento alla docenza, la Scuola può progettare, realizzare, coordinare e gestire corsi di studio e altre iniziative di formazione, nel rispetto della normativa nazionale e dello Statuto in materia di ordinamento didattico universitario e di accreditamento dei corsi di studio a distanza.

5. La Scuola svolge attività di ricerca in collaborazione con i Dipartimenti e i Centri di ricerca dell'Ateneo, nonché con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti o accordi.

6. La Scuola ha autonomia gestionale.
 

Articolo 2 - Organi

Sono organi della Scuola:
a) il Direttore
b) il Comitato di gestione
c) il Collegio didattico scientifico.


Articolo 3 - Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal Rettore, previo parere del Senato accademico.

2. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da un Vicedirettore, che è nominato dal Rettore, su proposta del Direttore.

3. Il Direttore svolge funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione della Scuola; cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato di gestione e del Collegio didattico scientifico in materia di attività didattica, scientifica e di servizio della Scuola; sovrintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività della Scuola; cura i rapporti con strutture telematiche nazionali e internazionali; ha la rappresentanza della Scuola.

 
Articolo 4 - Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Vicedirettore e da sei membri in rappresentanza di ciascuna macroarea. I componenti del Comitato sono nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte consecutive.

2. Soggetti pubblici e privati che assicurino sostegno finanziario alla realizzazione delle attività della Scuola possono chiedere che faccia parte del Comitato di gestione, con voto consultivo, un proprio rappresentante specialista di metodologie e di tecnologie congrue con le finalità della Scuola.

3. Spetta al Comitato di gestione:
a) deliberare in ordine all'utilizzazione dei fondi assegnati alla Scuola;
b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione alla Scuola;
c) approvare la stipula delle convenzioni e contratti d'interesse della Scuola;
d) dettare criteri in ordine all'utilizzazione del personale;
e) approvare annualmente la proposta di budget della Scuola secondo quanto previsto nel Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e redigere una relazione finale sulla gestione finanziaria della Scuola;

f) ratificare i provvedimenti adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e d'urgenza.


Articolo 5 Collegio didattico scientifico

1. Il Collegio didattico scientifico è composto da un rappresentante per Dipartimento. Ciascun Dipartimento designa il proprio rappresentante scegliendolo tra i propri professori o ricercatori di ruolo, privilegiando auspicabilmente quelli coinvolti in attività formative della Scuola. I componenti del Collegio sono nominati dal Rettore, durano in carica tre anni e sono rinnovabili per non più di due volte consecutive.

2. Il Collegio didattico scientifico elegge al proprio interno il Presidente, che lo convoca almeno quattro volte l'anno.

3. Il Collegio didattico scientifico cura la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative della Scuola d’intesa con i Dipartimenti interessati. In particolare:
a) fissa le linee di ricerca e le modalità di sperimentazione didattica per le attività scientifiche, delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse di ricerca;
b) la sezione didattica coordina e cura la gestione dell'offerta formativa, delibera la partecipazione a bandi e cura lo svolgimento di progetti e commesse formative;
c) coordina i rapporti con le strutture interne ed esterne all’Ateneo che necessitano di risorse telematiche, consulenza sui contenuti, video editing e tutte le attività connesse all’uso delle tecnologie e-learning;
d) determina, sentito il Nucleo di valutazione, indicatori e standard di valutazione (efficacia, efficienza ed economicità) delle metodologie e delle tecnologie adottate e vigila sulla qualità delle attività e delle iniziative scientifiche e didattiche svolte.


Articolo 6 - Oneri amministrativi e tecnici

1. La Scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e tutti gli altri compiti che attengano al proprio funzionamento.

2. L’utilizzazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo è disposta dal Direttore generale, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.


Articolo 7 - Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'attuazione dell'autonomia, di cui all'articolo 17, comma 4, dello Statuto dell’Ateneo, la Scuola è centro di spesa autonomo. Il Direttore della Scuola è il responsabile del centro ed è coadiuvato da un segretario amministrativo. La Scuola può attivare rapporti con soggetti ed enti pubblici e privati nazionali, europei e internazionali e può realizzare attività in conto terzi e di consulenza.

2. Le somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dalla Scuola in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni o accordi e contratti sono destinate in parte al funzionamento della Scuola, in parte al bilancio dell’Ateneo, secondo percentuali determinate dal Consiglio di amministrazione in relazione alle diverse tipologie di entrata.

3. Per il funzionamento del centro la Scuola può dotarsi di uno o più regolamenti tecnici, gestionali e di assicurazione della qualità deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

4. In particolare, entro le disponibilità delle risorse disponibili e secondo disciplina dettata dai regolamenti di cui al comma precedente, la Scuola può:
a) utilizzare e remunerare unità di personale dell'Ateneo secondo la normativa vigente;
b) remunerare i docenti che producono i corsi attivati e coloro che svolgono attività tutoriale;
c) contribuire alla dotazione finanziaria dei fondi d'Ateneo finalizzati al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
d) promuovere esperienze di didattica a distanza;
e) remunerare le attività di direzione e gestione della Scuola;
f) remunerare eventuale personale a contratto;
g) gestire e rendicontare progetti finanziati da strutture esterne;
h) gestire e rendicontare commesse esterne;
i) gestire servizi esterni nell'interesse della Scuola e dell'Ateneo.

5. All'attuazione e al funzionamento di quanto previsto dal presente articolo si provvede, ove non diversamente disposto, con regolamenti deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
 

Articolo 8  - Risorse umane

1. Per far fronte ai propri oneri scientifici, didattici e di servizio, riferiti alle competenze professionali proprie della educazione a distanza, dell'e-learning e del lifelong learning, la Scuola si avvale della collaborazione del personale docente dell'Ateneo. Tale collaborazione può essere remunerata, entro i limiti di bilancio della Scuola, sulla base dell'attività svolta, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti.


Articolo 9 - Norme finali

1. L'assunzione di oneri didattici presso la Scuola da parte di docenti dell'Ateneo non comporta modifiche dell'organico e dell'inquadramento per settore scientifico-disciplinare.

2. La Scuola può avvalersi di personale in possesso di adeguati requisiti scientifici e tecnico-professionali, conferendo incarichi gratuiti o retribuiti, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

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